Ordinanza che, nello specifico, ha ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
Ai primi due punti è previsto quanto segue:
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
2. È disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.