Perdita di chance, condannato il Ministero della Giustizia

Avv. Giuseppe Tagliaferro

I giudici di secondo grado rigettano l’appello proposto dal Ministero della Giustizia e confermano la sentenza di condanna dell’Amministrazione giudiziaria al risarcimento dei danni per perdita di chance, riconoscendo la responsabilità del Ministero della Giustizia. Dopo 10 anni di battaglia giudiziaria si afferma il diritto dell’Ufficiale Giudiziario M.M. al risarcimento dei danni, che il Ministero della Giustizia, pur deputato istituzionalmente all’amministrazione della giustizia, anziché riconoscerlo come legittimo, continuava per lunghi anni a negarlo.

Con ricorso del 16.10.2008 l’Ufficiale Giudiziario M.M., dipendente del Ministero della Giustizia, già in servizio presso l’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Rossano ed oggi di Castrovillari, come Ufficiale Giudiziario C 1, avvia col patrocinio difensivo dell’avv. Giuseppe Tagliaferro, domanda giudiziale diretta a far dichiarare il suo diritto alla posizione economica C 3 per essersi collocato in posizione utile nella graduatoria sui  posti disponibili, a seguito di selezione concorsuale bandita dal Ministero della Giustizia e quindi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali per la perdita di chance  stante la mancata conclusione della procedura concorsuale.

L’Ufficiale Giudiziario M.M. sostiene di aver partecipato a concorso selettivo interno per conseguire la posizione economica C 3, risultando al 45° posto della graduatoria su 80 posti disponibili su base nazionale, ma l’iter concorsuale non viene completato dal Ministero della Giustizia, per cui al medesimo non viene attribuita la superiore posizione professionale.

LE TESI DELLE PARTI –Il Ministero della Giustizia, costituitosi  in giudizio, contesta la domanda chiedendone il rigetto, sostenendo la sua non colpevolezza per il mancato perfezionamento dell’iter concorsuale, addebitandone il non completamento alle  pronunce giurisprudenziali di illegittimità, intervenute in ordine alla stessa selezione, giustificando così la mancata riqualificazione professionale  dell’Ufficiale Giudiziario M.M.

La difesa dell’Ufficiale Giudiziario richiama il contratto collettivo nazionale del lavoro e il contratto integrativo, secondo i quali la riqualificazione costituisce un obbligo per la stessa all’Amministrazione della Giustizia, sul cui inadempimento si fonda la domanda giudiziale. In proposito si deduce che dopo aver  avviato fino all’ultimo atto della sua fase concorsuale, con la pubblicazione del bando, la presentazione delle domande dei partecipanti, l’ammissione e la partecipazione al corso di formazione, tirocinio, redazione e deposito di tesi, la selezione non veniva perfezionata, in quanto mancante soltanto la discussione della tesi. L’impossibilità sopravvenuta a completare il procedimento concorsuale, secondo il Ministero della Giustizia, non è dipesa da causa imputabile alla stessa Amministrazione ma da pronunce intervenute che dichiarano l’illegittimità della stessa selezione concorsuale, senza sua condotta dolosa. A ciò si replica che nella vicenda è configurabile la responsabilità di tipo colposo, risultando irrilevante ogni argomentazione sulla mancanza di dolo, in quanto le sentenze di illegittimità in ordine allo stesso concorso sono imputabili a irregolarità del procedimento per mancanze della stessa Amministrazione, non potendo quindi configurarsi alcuna impossibilità sopravvenuta attribuibile a fatto esterno, ma alla sua stessa colpa per aver in sostanza sbagliato l’iter concorsuale.

LE PRONUNZIE– Con sentenza del 20.12.2013  il Tribunale di Rossano accoglie la domanda dell’Ufficiale Giudiziario M.M. condannando il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni per perdita di chance. Contro tale pronuncia il Ministero della Giustizia propone impugnazione davanti alla Corte di Appello di Catanzaro e all’udienza del 25.10.2018 la causa è stata discussa. L’esito conferma il verdetto di primo grado.

 

 

 

 

 

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