Lidi stagionali. Permanenza oltre concessione non configura occupazione demaniale, assolto titolare

Il Tribunale di Castrovillari

Corigliano Rossano – Il Tribunale di Castrovillari ha assolto perché il fatto non sussiste il titolare di un Lido Stagionale nel Comune di Corigliano-Rossano (lungomare di Rossano) difeso dagli Avvocati Gianluigi Zicarelli ed Alfredo Zicarelli ed imputato del reato di arbitraria occupazione di superficie demaniale al termine della stagione estiva con contestazione degli articoli 1161 del Codice della Navigazione e 633 – 639 bis. del codice penale.
Nello specifico, la Procura sosteneva che la concessione stagionale prevedeva lo sgombero dell’area al termine della stagione estiva e, da un controllo effettuato dalla Capitaneria di Porto, era emerso che l’area concessa al Difeso dello Studio Legale Zicarelli non era stata smantellata al temine della medesima stagione.
Chiusa l’istruttoria dibattimentale con audizione di testimoni ed acquisizione di documenti, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed € 200,00 di multa, nel mentre la Difesa aveva evidenziato l’insussistenza dei reati contestati e che, nel caso di specie, mancava l’intenzione di occupare un’area demaniale per la quale vi era comunque una concessione in atto e di validità pluriennale (anche se stagionale) e che l’aver lasciato parte delle attrezzature del lido nei mesi invernali non configurava alcun illecito, richiamando anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
Il Giudice Monocratico, aderendo alla tesi difensiva, mandava assolto l’imputato perché il fatto non sussiste e la sentenza diveniva irrevocabile (Comunicato stampa).

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