Interessi di mora in leggera flessione e maggiore elasticità nelle rateazioni

di DOMENICO PISANO*

domenico-pisanoCome molti contribuenti sanno, gli Agenti della riscossione, per riscuotere i crediti che i vari Enti iscrivono a ruolo, inviano agli stessi la cartella di pagamento.
Tralasciando le modalità di notifica della cartella ‒ oggi per le società e le persone fisiche titolari di partita IVA avviene a mezzo PEC ‒ è importante sottolineare che, se non si esegue il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, scattano gli interessi di mora, oltre a eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato pagamento.
Dal 2016, i compensi che spettano all’Agente per la sua attività di riscossione sono stabiliti nella seguente misura:
– 3% degli importi iscritti a ruolo se il pagamento avviene nei 60 giorni dalla notifica;
– 6% degli importi iscritti a ruolo se il pagamento avviene nei 60 giorni dalla notifica oltre interessi di mora.
Trascorso il termine dei 60 giorni, l’Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative quali, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, caso frequente dell’autovettura, e il pignoramento dei beni).
In caso di mancato pagamento nei 60 giorni, come prescritto dall’articolo 30 del DPR n. 602/1973, vengono applicati gli interessi di mora.
In questo contesto, sinteticamente indicato, è intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile n. 60535, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 (sulla riscossione dei tributi), stabilendo la diminuzione del tasso da applicare su base annua, che passa dal 4,88% al 4,13%.
La diminuzione del tasso partirà dal 15 maggio, e quindi, gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito di notifica di cartella di pagamento.
La discesa del tasso di interesse di mora è stata determinata dalla leggera flessione dei tassi medi bancari attivi, nel 2015, come comunicato dalla Banca d’Italia.
La stessa Agenzia delle Entrate, con chiarimento fornito nella circolare n. 17/E/2016, è intervenuta definendo il concetto di lieve inadempimento in caso di rateazione concessa per somme dovute a seguito di controlli dell’Agenzia, in particolare ha chiarito che non decadono dalla rateazione i contribuenti:
– che pagano una rata in ritardo purché entro il termine della rata successiva;
– che versano una rata in misura insufficiente purché la “parte” mancante non sia superiore al 3% del totale e in ogni caso non superiore a € 10.000,00;
– che versano la prima rata con un ritardo non superiore a 7 giorni dalla scadenza del pagamento.Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

*Segretario ODCEC Rossano

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