Ex Comune di Rossano. Incarico a dirigente, tre avvisi di garanzia. Le ragioni

corigliano rossano
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Il Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano

I dettagli dell’inchiesta che ha aperto la Procura della Repubblica del  Tribunale di Castrovillari e che ha interessato anche la Procura Regionale  presso la Corte dei Conti Calabria. Tutto nasce da un esposto presentato il 13 febbraio scorso dagli ex consiglieri comunali Tonino Caracciolo, Marinella Grillo, Flavio Stasi, Titti Scorza, circa la presunta illiceità della procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale. I quattro, secondo talune indiscrezioni, sono stati convocati presso il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano al fine di confermare le tesi contenute nell’esposto. I fatti sono stati già resi noti sia in Consiglio comunale sia mediante comunicati stampa. Nel corpo della denuncia emerge il tentativo di affidare un incarico (decadeva con la scadenza del mandato del sindaco) in prossimità alla scadenza del mandato sindacale, poiché l’ex comune di Rossano era in via di estinzione per via dell’intervenuta fusione. Difatti i denuncianti sottolineano come “la durata dell’incarico dirigenziale da parte del Comune non potesse  superare quella del mandato del Sindaco in carica, dunque un conferimento che sarebbe avvenuto  a meno di 30 giorni (31 aprile 2017) dallo scioglimento del consiglio comunale di Rossano per effetto del processo di fusione con il comune di Corigliano Calabro.  Secondo gli ex rappresentanti di minoranza si trattava dunque di un “conferimento fraudolento per il quale l’amministrazione comunale ha impegnato risorse umane ed economiche stante la nomina della commissione, peraltro con due membri esterni. Tanto, però, nella consapevolezza  che giurisprudenza costante vincola per un minimo di tre anni il mantenimento in servizio del soggetto selezionato, dunque una chiara volontà di reclutare con una procedura che elude il concorso ed  utilizza un disposto legislativo che aggirerebbe (durata palesemente superiore al mandato sindacale) ampiamente per evidenti ragioni clientelari ogni ostacolo proprio al termine del proprio mandato amministrativo.Peraltro Presidente della commissione per la selezione è lo stesso Segretario Generale, che come soprarichiamato riveste una triplice funzione inconciliabile con la normativa vigente (L.190/2012 D.Lgs.33/13 97/2016);Che proprio nel piano anticorruzione redatto dal nominato Segretario Generale, viene indicata la presidenza delle commissioni per selezionare personale quale pratica ad alto rischio corruzione, ponendo il Dr. Middonno in una condizione inconciliabile di controllore e controllato;che la succitata legge,regionale 2/18 all’art. 1 comma 3, sancisce che “i sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche” ; che l’applicazione del art. 110 d.lgs. 267/2000 per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, quindi l’avvio della procedura concorsuale per suddetto conferimento, così come sancito dalla sentenza n. 7/2017 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, deve essere giustificata dall’assenza di risorse interne idonee a ricoprire l’incarico in oggetto e che “nei Comuni nei quali la dirigenza è prevista ed è organica alla compagine apicale della burocrazia comunale, non è possibile [..] procedere ad una selezione che tenga conto anche di categorie “diverse” da quella dirigenziale”;che l’Organo di Revisione dei Conti del Comune di Rossano, preso atto del mancato utilizzo ottimale di uno dei dirigenti in forza all’Ente e della sua disponibilità a gestire il settore Affari Istituzionali senza alcun onere aggiuntivo,  con nota prot. n. 4061/2018 datata 30.01.2018, ha invitato l’Amministrazione ad attenersi alla recente dottrina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed in particolare all’orientamento specifico adottato dalla Corte dei Conti in situazioni analoghe;che risulta evidente come il mancato rispetto dei vincoli imposti dal d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché degli orientamenti specifici della Corte dei Conti, è fonte di illegittimità dell’azione amministrativa – quindi del procedimento per il conferimento dell’incarico dirigenziale – nonché espone l’Amministrazione a responsabilità erariale, così come stabilito ulteriormente dalla succitata sentenza n. 7/2017 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania. Da qui gli avvisi di garanzia notificati nelle ultime ore all’ex sindaco Stefano Mascaro,  al responsabile del procedimento, Gemma Siepe, all’ex responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, nonchè dirigente Nicola Middonno.

 

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