Corigliano Rossano. Quale sarà la sede della nuova città? Studio Candiano: Evitare conflitto tra legge e statuto

Corigliano-Rossano – Quale e dove sarà la sede del Comune di Corigliano-Rossano? Quella indicata nella Legge Regionale istitutiva della nuova Città, a Contrada Insiti? Oppure altra che sarà definita nel redigendo Statuto? E cosa si intende per città policentrica? Tutte domande alle quali occorre dare una risposta, con sapienza ed equilibrio, in una visione completa e di lungo respiro dell’organizzazione del nuovo ente. Quinto contributo dello Studio Candiano Avvocati per informare e condividere analisi e metodi di approfondimento rispetto alle questioni più delicate e complesse sottese all’attività di redazione e condivisione della Carta fondamentale della nuova Città.

CONTRIBUTI STUDIO CANDIANO AVVOCATI

4/DISCIPLINA ELEMENTI PERSONALITÀ GIURIDICA COMUNE

4.2/LA SEDE. APPENDICE SUL TITOLO DI CITTÀ

Come la residenza per il cittadino-persona fisica, la sede è elemento essenziale della persona giudica, sia pubblica che privata. Un nuovo comune che nasce da una fusione deve fissare la propria sede e renderla manifesta a tutti. Non vi sono dubbi sul fatto che – in generale – essa vada indicata nello Statuto. La scelta della Sede di Corigliano – Rossano – nel complesso quadro che si è fin qui venuto delineando – presenta implicazioni istituzionali e giuridiche particolari e, consequenzialmente, comporta qualche insidia.

 

VEDIAMO QUAL È LO STATO DELL’ARTE.

In questa prima fase post-fusione la sede è coincisa con quella dell’originario Comune di Corigliano Calabro. La circostanza non ha sollevato particolari discussioni solo perché si tratta di una soluzione provvisoria ed automatica, in quanto scaturita come conseguenza della regola della vigenza temporanea dello Statuto del Comune demograficamente più grande. – Ma nel nuovo Statuto bisognerà indicare necessariamente la sede definitiva, insomma andrà comunque operata una scelta. Ma quale?

Sul piano del metodo i sostenitori della riserva statutaria comunque si trovano davanti un ostacolo. Esso è rappresentato dal fatto che nella Legge Regionale N.2/2018 istitutiva del nuovo Comune vi è l’espressa e puntuale individuazione della Sede “in area compresa tra la zona Insiti Sud e l’area a cavallo del Torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli Uffici pubblici” (Articolo 4).

Occorre altresì sottolineare che la Legge istitutiva è stata preceduta dal Referendum il quale – seppure non richiedeva espressamente di esprimersi sul punto – si è svolto con l’informazione che la sede sarebbe stata fissata ad Insiti: informazione conosciuta o comunque conoscibile da chi è andato a votare, e perciò potenzialmente di essa ha tenuto conto nella scelta. Quindi, al momento, ci si trova di fronte ad una sede provvisoria cui fa da contraltare un’altra normativamente fissata come soluzione da realizzare.

Esiste il rischio intrinseco non solo di un potenziale contrasto tra fonti normative diverse (Legge Regionale e Statuto), ma anche di un conflitto istituzionale e sociale che andrà comunque risolto. La sensibilità del tema suggerisce, anzi richiede che nella ricerca della soluzione si vada oltre la semplice dialettica all’interno del Consiglio Comunale, in cui le posizioni – verosimilmente – potrebbero scomporsi e ricomporsi in maniera trasversale sulla scorta di spinte contrapposte, finendo per operare una scelta tranchant, con effetto divisivo su un tessuto sociale in cui permangono radicate tentazioni di resistenza all’ integrazione.

Ecco che allora è necessario fare ogni sforzo per disinnescare possibili deflagrazioni. E ciò sarà possibile solo se si avrà la capacità di elaborare una visione di insieme, entro la quale definire tutto in maniera contestuale, uscendo dagli slogan ed operando concretamente.

Infatti, affermare il modello di una città policentrica non significa nulla se non lo si riempie di contenuti e non lo si misura con le esigenze di funzionalità dell’azione amministrativa e con il bene della Comunità; se non si definisce un’idea precisa e definitiva di quale decentramento attuare per esempio attraverso i Municipi; se non si fa un preventivo inventario del meglio che si ha a disposizione; se non si cambia orizzonte sostituendo alla Cittadella dei servizi il Centro delle Funzioni, concettualmente oltre che lessicalmente. Se non si farà tutto questo c’è il rischio concreto di rimanere impaludati nelle sterili polemiche legate alla allocazione dei singoli uffici, finendo per logorare la credibilità della fusione stessa. È, questo, un punto cruciale per dipanare il quale non sarà sufficiente solo la sapienza giuridica, ma occorrerà mettere in campo soprattutto capacità politica, sensibilità istituzionale e una grande dose di buon senso.

CORIGLIANO-ROSSANO HA TITOLO DI CITTÀ?

Una menzione alla previsione dell’Articolo 18 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) che si riferisce al Titolo di Città che compete ai Comuni insigni per ricordi, monumenti storici ed importanza. Esso risulta già conferito sia a Corigliano che a Rossano (rispettivamente, fin dal 1997 e 1998), ma si ritiene opportuno che ora venga formalmente riconosciuto alla nuova realtà, seguendo il previsto procedimento che – su istanza dell’ente – si conclude con il Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Ministero dell’Interno (Comunicato stampa).

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