Corigliano Rossano, fusione: ricorso contro la legge regionale

Il Comitato per il Ritorno all’Autonomia (C.R.A.) dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano ha formalizzato un articolato ricorso al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, avente ad oggetto la illegittima proclamazione della Legge regionale n. 52 del 2022 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 298 del 23.12. 2022).
La richiesta è per l’annullamento parziale dell’avvenuta proclamazione, limitatamente all’articolo 8 recante “Integrazione alla Legge Regionale numero 13/1983”, con sua soppressione perché inficiato da vizi formali e materiali oltre che da eccesso di potere.
La bontà e la fondatezza del ricorso – trasmesso per conoscenza al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale – è stata confermata dal tempestivo riscontro da Palazzo del Quirinale, con la cui missiva, firmata del Direttore per gli Affari giuridici e Relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica, pervenuta al Presidente del C.R.A., architetto Mario Gallina, si precisa che il ricorso «… è stato correttamente inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, …competente …a proporre… ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale».


Il C.R.A., infatti, dal mese di novembre del 2022 è stato autorizzato dal Consiglio Regionale della Calabria al regolare svolgimento dell’iter finalizzato all’approvazione della Proposta di legge di iniziativa popolare per la «Istituzione dei comuni autonomi di “Corigliano Calabro” e di “Rossano”» mediante la raccolta delle firme necessarie. Raccolta tutt’ora legittimamente in corso non essendo mai stato interrotto e/o sospeso lo stesso iter, né poteva esserlo con la viziata e incostituzionale legge regionale.
Solo dopo l’avvio della procedura avveniva l’anomala e illegittima proclamazione di quella legge regionale, incostituzionale, ad opera e per volere di un solo consigliere regionale.
Per questo motivo il C.R.A., promotore della forte e democratica volontà popolare, a tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti a tutti i cittadini, ha inteso doveroso formalizzare il ricorso – redatto dal dottor Michele Viceconte – per le gravi violazioni anche di rango costituzionale di detta legge regionale, con l’annullamento parziale della sua proclamazione.
La natalizia e precipitosa proclamazione, è atta a modificare la norma che consente l’istituzione di nuovi Comuni per volontà popolare: in pratica proprio l’iniziativa del C.R.A. con la già avviata e legittima procedura della raccolta delle firme, prevista dalla Legge dello Stato e segnatamente dal Testo Unico sugli Enti locali in ragione degli articoli 117 e 133 della Costituzione.
Un grossolano e illegittimo tentativo di raggiro della legge nazionale e delle norme costituzionali, con l’introduzione di una piccola norma – unica in Italia per quanto è dato sapere – attraverso quell’articolo 8 recante il titolo: “Leggi escluse dalla iniziativa popolare”.
In sostanza, il Consiglio regionale calabrese, con presuntuosa impudenza, vieta la libera iniziativa popolare di modifiche territoriali dei comuni per 15 anni dalla legge regionale istitutiva di un nuovo Comune per fusione, come nel caso di Corigliano-Rossano.
L’esclusivo e primario obiettivo era quello di reprimere la libertà democratica dei cittadini di autodeterminarsi, come quelli rappresentati dal C.R.A. con la legge proposta.
Nel disperato timore di affrontare con un referendum di iniziativa popolare, lo sgraziato e antidemocratico “autore” ha fatto approvare la viziata e illegittima norma, con l’unica e consapevole certezza di produrre un effetto immediato: influenzare negativamente il regolare, democratico e legittimo procedimento già in corso e tutt’ora in itinere. Facendolo falsamente immaginare e passare come se fosse oramai inefficace, inutile e illegale.
L’aberrante norma è frutto di uno spudorato, arrogante e ignominioso utilizzo del potere per soffocare le conquiste democratiche e di libertà di un popolo.
La proclamazione delle leggi regionali è attribuita ed esercitata dal Presidente della Giunta Regionale, che per sua prerogativa deve sottoporla ad un esame in questo caso evidentemente non espletato.
La verifica mira ad accertare la legittimità della permanenza della sua efficacia.
La sua promulgazione, non rientrando fra gli elementi costitutivi della volontà legislativa, può essere annullata in autotutela dal Presidente della Giunta Regionale per le riscontrate illegittimità evidenziate in modo dettagliato nel ricorso, così evitando l’insorgenza di un conflitto di attribuzione tra i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare e la Regione Calabria. Cosa faranno ora Occhiuto e gli altri consiglieri per rimediare, democraticamente, al colpo di mano di un solo consigliere?
Il presidente del C.R.A.
Arch. Mario Gallina

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