Cassano. Sospensione nei villaggi turistici dell’attività di edilizia e dei lavori rumorosi

Con l’Ordinanza n. 374 del 3 agosto 2020, in considerazione del turistico da parte di persone e famiglie che scelgono le località marine, sia per ragioni climatiche e di quiete, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, Ing. Luigi Serra Cassano, di concerto con il Sindaco Papasso e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Leonardo Sposato, ha inteso venire incontro alle esigenze degli ospiti garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile.

Per questo motivo, dalla data dell’ordinanza e fino a tutto il mese di agosto, sono state sospese tutte le attività che interferiscano, anche potenzialmente, con tali esigenze.

In particolare sono sospesi:

L’esecuzione di lavori edili e attività rumorose sono vietate senza alcuna eccezione durante i giorni festivi, nonché per tutto il mese di Agosto in quanto, incompatibili con le motivazioni indicate in premessa. Potranno essere eseguiti esclusivamente lavori indifferibili (interventi su impianto idrico e/o fognario, elettricità e simili), previa comunicazione agli uffici comunali competenti, tenendo conto, ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente, i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi se muniti di silenziatori efficaci ;
Il divieto assoluto di disturbare la quiete notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e quella diurna dalle ore 14.00 alle ore 16.00 attraverso attività edili, professionali e mestieri rumorosi (Sono da intendersi professioni e mestieri rumorosi tutte quelle attività che, per l’uso di macchine, motori, o per l’azione di strumenti manuali, sono causa sia di rumori notevoli che si propagano fuori dai locali in cui esse sono esercitate, sia di odori o polveri anche se non nocivi alla salute).
È consentita l’attività attinente la cura del verde nel rispetto dei seguenti orari: da lunedì a venerdì, escluso i festivi, dalle 08:00 alle 13:00.
Gli uffici competenti del Comune di Cassano All’Ionio potranno concedere deroghe solo, ed esclusivamente, per reali e improcrastinabili esigenze.

La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00 (p.m.r. di Euro 200,00) ai sensi della Legge 689/1981.

(comunicato stampa)

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