In particolare, sono stati adottati numerosi regolamenti e deliberazioni, costituenti atti di indirizzo verso la dirigenza comunale.
A relazionare su tale importante argomento è stato l’assessore all’urbanistica Angela Salmena sottolineando che nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, l’Amministrazione Comunale intende adottare, lasciando impregiudicati i compiti, ruoli e prerogative proprie della dirigenza comunale, atti di indirizzo e regolamentazioni per realizzare un sistema complessivo di azioni, informazioni e verifiche, di contrasto ad ogni forma di abuso e di illegalità.
Proprio per questo motivo si è ritenuto dover dotare l’Ente di un Regolamento che stabilisce parametri oggettivi ed univoci sulla base dei quali saranno graduate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.31 del D.P.R. 380/2001, per come modificato dalla Legge n.164/2014, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione.
Nello specifico, la Legge n.164/2014 (di conversione del D.L. n.133/2014 c.d. “Sblocca Italia”), all’art.17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, modificando l’art.31 del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Sostanzialmente, la modifica consiste nell’aggiunta al precitato art.31 dei commi 4bis, 4 ter e 4 quater.
In base a quanto stabilito dal nuovo comma 4 bis della disposizione in esame, è prevista la comminazione di “sanzione amministrativa pecuniaria” da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, in relazione all’entità dell’abuso.
Il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 31 c.4bis del D.P.R. 380/2001, approvato all’unanimità dal Parlamentino cassanese è composto da 7 articoli e riguarda i casi di abusi realizzati sulle aeree e sugli edifici, o su immobili comprese le aeree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero in caso di aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, aree destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, aree sottoposte a vincolo idrogeologico ovvero boschi sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione, aree gravate da usi civici, aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse particolarmente importante, beni di interesse archeologico, immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta.
(fonte: comunicato stampa)