Canone Rai in bolletta: come non pagare se non si ha una Tv

Di DOMENICO PISANO*
domenico-pisanoDa quest’anno, sono state introdotte sostanziali novità per il pagamento del canone RAI 2016. La più importante consiste nel fatto che l’esistenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio TV e di conseguenza scattare l’obbligo di pagamento del canone RAI. L’importo del canone RAI è stato ridotto a € 100, anziché € 113,50 e si pagherà tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica, in 10 rate mensili di pari importo da gennaio a ottobre.
Solo per l’anno 2016, il primo addebito avverrà nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 con addebito di tutte le rate scadute fino a tale data.
I contribuenti che non posseggono una TV, per evitare il pagamento del canone RAI in bolletta, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’Agenzia delle Entrate. Il termine per tale dichiarazione, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21/04/2016, è stato prorogato, dal 30 aprile 2016, al 16 maggio 2016. La dichiarazione può essere trasmessa con modalità cartacea o telematica all’Agenzia delle Entrate e deve essere presentata esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso residenziale o eventualmente dall’erede in caso di utenza ancora intestata a soggetto deceduto.
Dal 2016 quindi non bisogna più presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento TV “suggellamento”, come avveniva prima, ma il contribuente che intende dichiarare di non possedere un televisore, può farlo presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. La dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui è stata presentata. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 marzo 2016, ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con le relative istruzioni.
La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:
1) quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
2) quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31/12/2015 denuncia di cessazione per suggellamento (denuncia che era possibile fino a tale data);
3) quando il titolare di un’utenza di energia elettrica intende richiedere di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale; è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate;
4) quando sono cambiati i presupposti di una dichiarazione sostitutiva già presentata.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica:
– direttamente dal contribuente o dall’erede mediante apposita applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
– tramite intermediari abilitati, appositamente delegati.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, con allegata copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. I documenti e le ricevute devono essere conservati per 10 anni (termine di prescrizione) e devono essere esibiti all’Agenzia delle Entrate se richiesti.
Tutte le informazioni utili ai contribuenti sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
*Segretario ODCEC Rossano

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