Calabria. Obbligo delle mascherine, naso e volto coperto

Catanzaro – Nuova ordinanza della presidente della giunta regionale Jole Santelli in materia di prevenzione al Covid-19.

1. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui in questo momento si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o stato di necessità, ovvero per motivi di salute (e di assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i.) e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente Ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero, per spostamenti consentiti, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio. La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito emergenzacovid.regione.calabria.it o, in caso d’impossibilità, secondo le modalità̀ già fissate nell’Ordinanza n. 1/2020. Nel caso di spostamenti non derivanti da motivi di lavoro o di salute, sussiste l’obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. La prescrizione di quarantena è in capo al Dipartimento di Prevenzione, che ne darà informativa al Sindaco e al Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), per i rispettivi adempimenti.

3. Al fine di assicurare il contenimento della possibile diffusione del virus, è disposta fino al 26 aprile 2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, incluse le strutture private accreditate e private autorizzate. Vanno fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili. Circa le attività̀ programmate da considerare clinicamente differibili secondo una valutazione del rapporto rischio-beneficio.

Le sedute di vaccinazione dovranno essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni. Sono sospese inoltre le attività intramoenia. Sono sospesi altresì, fino al 26 aprile 2020 i ricoveri in elezione e quindi differibili, sia di area medica, che di area chirurgica. Le strutture pubbliche private accreditate e private autorizzate, procedono alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della presente Ordinanza. La sospensione non riguarda le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, in quanto il processo riabilitativo non può̀ essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti.

4. Nei Comuni elencati in allegato 2 alla presente Ordinanza, in relazione alla particolare situazione epidemiologica, sono fissate le seguenti ulteriori misure restrittive:

a) il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica, limitando al massimo ogni spostamento; b) il divieto di accesso nel territorio comunale;

È fatta salva la possibilità̀ di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività̀ riguardanti l’emergenza, alle forze dell’Ordine. Gli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

c) la sospensione delle attività̀ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità̀;

d) la prescrizione dell’isolamento obbligatorio presso una struttura all’uopo dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l’isolamento domiciliare non sia possibile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace. La disposizione dovrà essere valutata e attuata a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente per territorio e la struttura potrà essere identificata d’intesa con il Sindaco e previa verifica della sua adeguatezza allo scopo. Il Sindaco dovrà concordare con le Autorità competenti, la sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini, nonché le misure di supporto alla popolazione interessata, d’intesa con la Protezione Civile regionale.

e) il Dipartimento di Prevenzione assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto dell’Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni.

5. E’ fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso:

a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;

b) gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile;

 

c) gli isolamenti e le quarantene domiciliari posti in essere dai Dipartimenti di Prevenzione, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e dei Sindaci. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, garantiscono la verifica delle adeguate condizioni domiciliari d’isolamento e quarantena, fornendo puntuali indicazioni comportamentali e promuovendo la necessaria compliance dei soggetti interessati e degli eventuali coinquilini.

6. Sono fatte salve le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 20/2020. Riguardo a quanto già previsto al punto 1 lettera a) dell’Ordinanza, rientrano nella categoria di “operatori sanitari”:

  1. a)  I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta;
  2. b)  I Medici di Continuità Assistenziale;
  3. c)  Il personale sanitario dei Dipartimenti di Prevenzione direttamente impegnato nella sorveglianza

    sanitaria e nelle indagini epidemiologiche, se esposti;

  4. d)  Gli operatori del SUEM 118 e il personale sanitario volontario impegnato nell’emergenza.

Considerata la numerosità dei soggetti ai quali eseguire il test, il Dipartimento di Prevenzione predispone un cronoprogramma di screening che ottimizzi le attività, sulla base degli elementi di priorità individuati, d’intesa con i laboratori di riferimento. Il MMG prende in carico l’operatore eventualmente positivo al test o negativo ma sintomatico, certificandone direttamente lo stato di positività/malattia, la relativa possibilità di riprendere l’attività lavorativa e dandone comunicazione ai fini delle attività di competenza al Dipartimento di Prevenzione.

7. L’accesso di nuovi pazienti nelle strutture residenziali per anziani/disabili, il trasferimento di pazienti da reparti per acuti a strutture di riabilitazione intensiva/lungodegenza, deve avvenire secondo stringenti procedure atte a ridurre al massimo il rischio di contagio agli ospiti e al personale sanitario e socio-sanitario.

I principi di dette procedure sono fissati nell’allegato 1 alla presente Ordinanza.

8. E‘ fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all’emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvale, all’uopo, dei soggetti delegati di cui all’Ordinanza n. 2/2020.

Le medesime Aziende dispongono e garantiscono:

  1. a)  la sospensione dei benefici di cui all’art. 24 del DL 18/2020 al personale sanitario;
  2. b)  il puntuale rispetto da parte delle competenti Strutture, delle modalità e della tempistica dei flussi

    informativi quotidiani relativi all’emergenza, con particolare riferimento ai dati sui ricoveri, ai dati dei test di laboratorio, alle informazioni epidemiologiche, di isolamento/quarantena sul territorio, e gli adempimenti dei Dipartimenti di Prevenzione, inclusa la messa a regime della piattaforma Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità;

  3. c)  che la comunicazione istituzionale inerente l’emergenza Covid-19, avvenga attraverso canali univoci e sovraordinati e, pertanto, secondo le linee fissate dall’Unità di Crisi Regionale;
  4. d)  l’esecuzione di ogni forma di riunione, incluse quelle di task force locali per l’emergenza, in modalità telematica, al fine di evitare ogni forma di assembramento e comunque lo spostamento di persone fisiche, fermo restando quanto fissato nelle direttive per l’emergenza a firma del Ministro per la pubblica amministrazione.

9. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

10. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

11. L’applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. La misura accessoria non si applica agli operatori sanitari, ai quali, in caso di violazione alle norme previste nella presente Ordinanza, è precluso l’accesso al minimo edittale previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007.

12. Dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni regionali che ne siano in contrasto. Per quanto non espressamente modificato o reso inefficace dalla presente Ordinanza restano valide le precedenti disposizioni regionali emanate per l’emergenza, richiamate nel presente provvedimento, nonché le disposizioni nazionali vigenti.

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